Acque per il consumo umano nuovo slittamento per i limiti al cromo esavalente

Acque per il consumo umano: nuovo slittamento per i limiti al cromo esavalente

La misura riguarda l’entrata in vigore di quanto disposto dal D.M. 14 novembre 2016 Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. La proroga è stata disposta dal Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 22/09/2020 n°235): l’entrata in vigore dei nuovi limiti per il cromo esavalente è stata rimandata al 31 dicembre 2020.

 

Regolamento (Ue) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

Le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua sono riportate nel Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 2020, n. 2020/741 (in G.U.C.E. L del 5 giugno 2020, n. 177).

In particolare, il provvedimento definisce:
gli obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate;
la gestione dei rischi connessi al riutilizzo;
gli obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate;
la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso;
le informazioni al pubblico e quelle relative al controllo dell’attuazione;
l’esercizio della delega;
le sanzioni.

 

Comunicato del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare

«Comunicato relativo al decreto direttoriale 5 agosto 2020 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare» (Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203).

 

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