Regolamento Reach (sostanze chimiche): i nuovi obblighi per i dichiaranti

Regolamento Reach (sostanze chimiche): i nuovi obblighi per i dichiaranti

Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che ricadono sui dichiaranti, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest’ultimo infatti concerne la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato sulla G.U.C.E. L del 12 ottobre 2020, n. 331.

Regolamento Reach (sostanze chimiche)

Nel 2006 è stato approvato dagli Stati membri e dall’Unione europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Una delle finalità del REACH è quella di generare informazioni su tutte le sostanze chimiche impiegate nell’UE per garantirne l’uso sicuro ed eliminare quelle più pericolose. Nello stesso tempo il REACH promuove la competitività dell’industria chimica europea e l’utilizzo dei metodi alternativi per la valutazione dei pericoli allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Il regolamento REACH prevede l’obbligo da parte delle aziende di registrare le sostanze chimiche prodotte o importate nell’UE in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno. Questo ha portato, da giugno 2018, alla registrazione di circa 30.000 sostanze chimiche esistenti. Per gestire gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento e assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti è istituita l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1435

Il Regolamento di esecuzione n. 2020/1435 che introduce nuovi obblighi per i dichiaranti le sostanze chimiche, è cogente e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

In particolare, il provvedimento interviene su:

  • le modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, della composizione della sostanza e della fascia di tonnellaggio;
  • i nuovi usi identificati e quelli sconsigliati;
  • le nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;
  • le modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;
  • gli aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;
  • le proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X;
  • le modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;
  • gli aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari, quelli relativi alle trasmissioni comuni e quelli effettuati a seguito di una modifica degli allegati.

 

Contattaci ora per maggiori informazioni
Telefono +39 0883 51 45 77
Email tecnico@stamecologia.it

I commenti sono chiusi.